Descrizione
L’art. 208, comma 4°, lett. C), del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, prevede la possibilità per gli Enti locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a misure di assistenza e di previdenza per gli appartenenti ai Corpi ed ai servizi di polizia locale;
Il presente regolamento disciplina le modalità attuative delle forme di previdenza complementare a cui destinare parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie, nei limiti previsti dall’art. 208, comma 4° del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e da quelli fissati da ulteriori disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo e da decreti attuativi in materia per tempo vigenti;
Le forme di previdenza complementare, disciplinate dal presente regolamento, si applicano al personale appartenente all’Area di Polizia Locale del Comune assunto a tempo indeterminato con profilo di vigilanza e non amministrativo.