Descrizione
Le norme del presente Regolamento disciplinano le seguenti attività, dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali:
- acconciatore e barbiere, ai sensi della legge 17/08/2005 n. 174 e della legge 14/02/1963 n. 161 come modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142 applicabile per le parti compatibili con la legge 17/08/2005 n. 174, fino all’emanazione della relativa legge regionale attuativa;
- estetista, ai sensi della legge 04/01/1990 n.1 e della Legge Regionale Emilia Romagna 04/08/1992 n. 32 e della Legge Regionale Emilia Romagna 03/03/1993 n. 12;
- tatuatori e piercing, secondo le linee guida emanate dal Ministero della Sanità con nota 2.8./156 del 05/02/1998, della circolare del Ministero della Sanità 2.8./633 del 16/07/1998, nonché delle linee guida fissate dalla Giunta Regione Emilia Romagna 11/04/2007 n. 465.
Il Regolamento inoltre disciplina il procedimento delle suddette attività secondo quanto stabilito dalla Legge quadro per l’artigianato 08/08/1985 n. 443, dal Decreto Legge 31/01/2007 n. 7, convertito dalla Legge 02/04/2007 n. 40 e dall’art. 19 della legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni.