Descrizione
Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del comma 1) dell’art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, e secondo gli indirizzi della DGR 21/01/2002 n. 45, con particolare riferimento alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o
aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.
Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l’utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali.
Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale; la norma del caso è il primo comma dell’art.659 del C.P.
È fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla classificazione acustica comunale ai sensi della Legge 447/95 e della Legge Regionale 15/2001.